Domanda: mi chiamo ******* ******* quando ho ricevuto il divieto di detenzione armi non sono andato subito da un avvocato e sono scaduti i termini per fare ricorso. Come posso fare per eliminare il divieto di detenzione armi ?
La domanda è pertinente ed attuale visto che ogni giorno vengono comunicati divieti di detenzione armi, per le questioni più disparate.
Vediamo di fare chiarezza.
Esistono 2 ipotesi:
- quando viene notificato il divieto di detenzione armi e la parte propone ricorso con il difensore nei termini di legge;
- quando la persona interessata non provvede a fare ricorso entro i termini previsti.
Il suo caso riguarda la 2° ipotesi, cioè quando non viene fatto il ricorso avverso il divieto di detenzione armi nei termini previsti e poi a distanza di tempo si vuole rimuovere il divieto.
Per poter rimuovere un divieto di detenzione armi a cui non si è fatto ricorso in precedenza, occorre prima presentare una istanza di riesame del divieto finalizzato appunto a far esercitare il potere di riesame in autotutela.
Diciamo subito che la cosa positiva è che esiste un obbligo di riesame del divieto da parte delle prefetture perché il divieto di detenzione armi limita la sfera giuridica in via permanente cioè il divieto di detenzione armi, munizioni e materiali esplodenti non porta una data finale del provvedimento.
Vi è un principio generale in base al quale non sussiste in capo alla pubblica amministrazione un obbligo di provvedere su una istanza di autotutela.
Secondo una giurisprudenza avveduta, a questo divieto vi è una eccezione in casi particolari dove vi è una spiccata esigenza di tutela del privato, quindi versiamo proprio nel caso dell’istanza di revoca in autotutela del divieto di detenzione armi, munizioni e materiali esplodenti.
Infatti bisogna partire dal presupposto che a differenza di altri casi di disposizioni che prevedono un termine di efficacia delle misure amministrative, l’art. 39 non stabilisce una durata limitata nel tempo quindi il divieto del Prefetto è riesaminabile con apposita istanza con la quale si chiede la revoca e il riesame del divieto.
Quindi il suo caso rientra nella 2 ipotesi, cioè di divieto di detenzione armi e munizioni non impugnato nei termini previsti e pertanto potrà essere eliminato solo con una istanza in autotutela di riesame e revoca proposta al Prefetto e in caso di diniego impugnare il provvedimento, visto che tutta la giurisprudenza è orientata nel ritenere riesaminabile il divieto previsto dall’art. 39 tulp.
Per esperienza e per economia quando si riceve un divieto detenzione armi occorre presentare delle memorie ben fatte nel procedimento e poi fare l’eventuale ricorso nei termini previsti, altrimenti bisogna percorrere l’altra strada della istanza di riesame prima e dell’eventuale ricorso dopo.
Conclusione: per non perdere tempo conviene depositare memorie/osservazioni e poi fare subito ricorso se queste vengono disattese.
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