DOMANDA: “ Buon giorno se possibile voglio chiedervi una cosa, ho avuto un po di anni fa il divieto detenzione armi, munizioni e materiali esplodenti e non ho fatto ricorso, adesso cosa posso fare?

Poi ho sentito che bisogna aspettare 5 anni prima di chiedere la revisione del divieto è vero? “

Grazie in anticipo “

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Innanzi tutto non è assolutamente vero che bisogna aspettare 5 anni per fare qualsiasi richiesta di togliere il divieto oppure di chiedere il porto d’armi, infatti il Consiglio di Stato con la sentenza del mese di maggio del 2024, da noi pubblicata su , https://www.avvocatoarmiecaccia.it/2024/05/21/divieto-detenzione-armi-decisione-importatissima-del-consiglio-di-stato-che-spazza-via-ogni-dubbio-sul-il-silenzio-inadempimento/, ha chiarito che non esiste un termine di 5 anni e che qualsiasi decisione in tal senso è illegittima ed arbitraria.

La richiesta di togliere il divieto detenzione armi può essere presentata in qualsiasi momento.

CI SPIEGHIAMO MEGLIO

Quando una persona riceve il divieto detenzione armi oppure il preavviso di emissione del divieto detenzione armi, deve attivarsi per partecipare al procedimento amministrativo per creare basi solide e poi eventualmente fare il ricorso se ne ricorrono i presupposti e vi siano buone possibilità di vincere ( cioè si sono create basi solide partecipando al procedimento).

Spesso, bisogna valutare se fare subito ricorso oppure procedere con una richiesta di riesame e revoca in autotutela e quindi riaprire il procedimento amministrativo e successivamente i termini, per meglio impostare il tutto, al fine di poter avere buone possibilità di vincere l’eventuale successivo ricorso.

Questa è una valutazione che deve fare il legale che conosce la materia.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza sopra indicata, ha stabilito che vi è un obbligo di rispondere alle istanze di riesame e revoca.

CONCLUSIONE

  1. il difensore esperto, che conosce la materia, deve valutare se fare subito il ricorso oppure procedere ad una richiesta di riesame in autotutela al fine di riaprire il procedimento amministrativo, i termini e cosi poter creare “basi solide” per avere maggiori possibilità di vincere l’eventuale e successivo ricorso;
  • assolutamente non esiste un termine di 5 anni e non bisogna aspettare 5 anni per presentare una nuova richiesta di riesame e revoca ( le questioni organizzative interne alla P.A. non modificano la legge);
  • vi è un obbligo di rispondere alle istanze di riesame e revoca in autotutela anche quando sono manifestatamente infondate;
  • per una nuova e proficua istanza di riesame e revoca in autotutela occorre portare dei “motivi nuovi” in fatto e in diritto.

Ciò che può sembrare logico nel diritto penale e nel diritto civile, non lo è nel diritto amministrativo delle armi.

A corollario del divieto detenzione armi, occorre chiarire che il porto d’armi NON è un diritto ( come si pretende di tutelare nelle normali cause ), ma è un interesse, cioè più debole del DIRITTO SOGGETTIVO.

Di conseguenza, occorre molto più impegno e una attività legale e giuridica diversa, per tutelare questa posizione legittima di interesse sul porto d’armi.

***Prossimamente parleremo della differenza tra diritto soggettivo ( CHE HA UNA TUTELA LEGALE al 100 x 100 ) e interesse ( CHE HA UNA TUTELA LEGALE al 60 x 100 ).

*** Anche perchè molti vanno a ruota libera…!!! e dispensano consigli..!!! senza la conoscenza della materia.

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Avv. Sassano

Di Avv. Sassano

Avv. Sassano Costantino Valentino, laureato in Giurisprudenza presso L' Alma Mater Studiorum UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA. Consulente Tecnico Esperto e Master in BALISTICA FORENSE. Esperto e Consulente Tecnico di BALISTICA VENATORIA. Master in AMMINISTRAZIONE E GESTIONE della Fauna Selvatica

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