Ci è stato chiesto di parlare della comunicazione di avvio del procedimento art. 10 bis legge n. 241/90 nel divieto detenzione armi, munizioni e materiali esplodenti.
La Prefettura ha il potere di emettere un provvedimento amministrativo di divieto detenzione armi, munizioni e materiali esplodenti, nei confronti di una persona che è già in possesso di armi e di un titolo che lo legittima alla detenzione ( esempio porto d’armi ecc. ecc.)
Il procedimento che porta alla emissione di un divieto detenzione armi, munizioni e materiali esplodenti, parte solitamente da una comunicazione da parte della polizia giudiziaria, al verificarsi di un fatto.
Spesso, la P.G. provvede ad effettuare il ritiro cautelativo di armi, MA DI QUESTO si parlerà successivamente.
La normativa, prevede che debba essere fatta una preventiva comunicazione all’interessato, di apertura di un procedimento, finalizzato alla emissione del divieto detenzione armi, munizioni e materiali esplodenti.
La comunicazione di avvio del procedimento, ha la funzione di far partecipare l’interessato al procedimento amministrativo, di avvisarlo della apertura di un procedimento, della possibilità di poter accedere agli atti e di presentare le proprie osservazioni.
La comunicazione di avvio del procedimento, altro non è che un istituto per dare la possibilità all’interessato di difendersi, attraverso la conoscenza e la partecipazione al procedimento amministrativo delle armi.
Tale comunicazione deve contenere la specificazione della possibilità di accedere agli atti.
Quindi la comunicazione di avvio del procedimento, da la possibilità all’interessato di difendersi rispetto ad un provvedimento di divieto detenzione armi in itinere.
L’art. 10-bis disciplina il preavviso di emissione del divieto detenzione armi nel procedimento di diritto amministrativo delle armi.
Ricevuta la comunicazione di preavviso ex art. 10-bis, l’interessato è messo in condizione di doversi e potersi difendere.
Infatti, la comunicazione ex art. 10-bis contiene l’invito a presentare delle osservazioni entro dei termini non perentori.
Il procedimento ex art. 10-bis è un procedimento di diritto amministrativo, che è una cosa assolutamente diversa dal diritto civile e dal diritto penale.
Il diritto amministrativo delle armi ha delle logiche diverse rispetto al diritto penale e civile.
Le osservazioni, da presentare nel procedimento, sono finalizzate a far rilevare alcuni aspetti a difesa dell’interessato.
Il provvedimento finale, se ritenuto ingiusto e illegittimo, potrà essere impugnato innanzi al TAR Tribunale Amministrativo Regionale, soltanto per vizi del provvedimento amministrativo, quali: INCOMPETENZA, ECCESSO DI POTERE e VIOLAZIONE DI LEGGE (ivi comprese le figure sintomatiche).
LE LOGICHE del diritto amministrativo delle armi SONO MOLTO SPECIFICHE, quindi anche le osservazioni ( o memorie se più vi piace) devono essere ” diverse ” da quelle classiche presentate nel diritto civile o penale.
In questa materia ciò che può far decadere un provvedimento in sede di ricorso , è la presenza dei vizi del provvedimento amministrativo finale.
Quindi, in questa materia occorre avere una conoscenza specifica, altrimenti si rischia di dire o scrivere cose che per quanto logiche possano sembrare icto oculi, possono risultare del tutto sbagliate e controproducenti.
CONCLUSIONE
Il divieto detenzione armi, munizioni e materiali esplodenti, può essere impugnato con ricorso al TAR ( Tribunale Amministrativo Regionale) per soli vizi del provvedimento, quali INCOMPETENZA, ECCESSO DI POTERE, VIOLAZIONE DI LEGGE, oppure in via gerarchica o chiedendone la revoca in autotutela.
Vi deve essere corrispondenza tra quanto contenuto e contestato nella comunicazione di avvio del procedimento e il provvedimento finale.
Va da se che in questa materia è importante intervenire tempestivamente, rimane ferma comunque la possibilità della richiesta in autotutela.
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