Anche il T.A.R. Puglia con una buona sentenza, conferma che il divieto detenzione armi non è a vita e per tanto va riesaminato a seguito di istanza di riesame e revoca avverso il divieto ex art. 39 T.U.L.P.S. .
Accolto il ricorso anche dal TAR Puglia in materia di divieto detenzione armi dichiarando l’illegittimità del silenzio avverso una istanza di revoca e riesame presentata dal nostro studio legale.
In questa sentenza il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia ha accolto interamente il ricorso presentato dal nostro studio legale, dichiarando l’obbligo di provvedere sulla richiesta di riesame e revoca del divieto detenzione armi, munizioni e materiali esplodenti.
Dopo il Consiglio di Stato con l’ottima sentenza in materia, anche il TAR Puglia con la sentenza del 13.05.2024, fa proprie le argomentazioni del ricorso, con una decisone lineare e uniformandosi all’indirizzo ampiamente maggioritario in giurisprudenza e in dottrina.
SI RIPORTANO ALCUNI PASAGGI IMPORTANTI DELLA SENTENZA
Considerato che “ In tema di armi, a fronte dell’assenza di un obbligo per l’Amministrazione, in generale, di provvedere in ordine alle istanze di riesame del privato, tale obbligo invece si rinviene nei casi in cui un provvedimento amministrativo limiti la sfera giuridica del privato in via permanente. Si tratta propriamente del caso del divieto di detenzione armi, munizioni e materiali esplodenti, ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S. . Detta previsione normativa, infatti, a differenza di altre fattispecie normative che prevedono un termine di efficacia alle misure amministrative limitative della sfera giuridica dei destinatari, non stabilisce una durata limitata nel tempo al divieto imponibile dal Prefetto. Tuttavia deve ritenersi che il provvedimento inibitorio adottato non possa avere una efficacia sine die, non rispondendo ad alcun interesse pubblico la protrazione a tempo indeterminato del divieto, laddove sia venuta meno l’attualità del giudizio di pericolosità in precedenza espresso.
Ne discende che l’interpretazione costituzionalmente orientata del sistema normativo deve condurre ad affermare che, a fronte della mancanza di un limite temporale di efficacia del provvedimento, deve riconoscersi in capo al destinatario un interesse giuridicamente protetto ad ottenere, dopo il decorso di un termine ragionevole e in presenza di positive sopravvenienze che abbiano mutato il quadro indiziario posto a base della pregressa valutazione di inaffidabilità, un aggiornamento della propria posizione e, in caso di esito positivo, la revoca dell’atto inibitorio” ( in termini, ex multis, T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 25/01/2022 ).
Ritenuto, pertanto, di dichiarare l’illegittimità serbata con conseguente obbligo di provvedere.
CONCLUSIONE
La causa è stata vinta, il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato la illegittimità del silenzio e dell’inerzia della Prefettura, assegnando un termine per provvedere e riservandosi, come da noi richiesto, di nominare un Commissario ad acta, per il caso di perdurante inerzia della Amministrazione.
PER UNA CONSULENZA CHIAMA LO STUDIO LEGALE TEL. 051/4198694
Mobile 333/3885997 WhatsApp 333/3885997
E-mail studiolegale@avvocatoarmiecaccia.it