Oggi vi parliamo della riabilitazione e della ordinanza di riabilitazione del Tribunale di Milano intervenuta in poco tempo in favore dell’interessato.
Innanzitutto siamo soddisfatti che il Tribunale di Milano ha emesso una ordinanza di riabilitazione nei confronti di un nostro assistito, in tempi davvero da record.
Di solito, i tempi di attesa, per la fissazione di una udienza camerale di riabilitazione, sono lunghi o lunghissimi.
Non sappiamo se tale riabilitazione intervenuta in cosi poco tempo, dipenda dai carichi di lavoro, dalla organizzazione degli uffici, dalla laboriosità di tutto il Tribunale, ecc. ecc., non spetta a noi dare questi giudizi, ma di fatto il provvedimento è stato emesso in poco tempo.
Si coglie l’occasione per elogiare non solo la celerità del Tribunale, considerato, che i settori dei Tribunali, dove si fanno le riabilitazioni, sono notoriamente molto intasati in tutta Italia, ma anche per parlare dei reati ostativi, visto che in questo caso specifico di reato ostativo si trattava.
Vi sono dei reati così detti ostativi, cioè dei reati in presenza dei quali, non si potrebbe dare la licenza di porto d’armi e di porto di fucile per uso caccia o sportivo.
Già in passato la giurisprudenza amministrativa si era divisa in due correnti di pensiero:
1) la prima riteneva che in presenza di un reato ostativo il porto d’armi non potesse essere rilasciato;
2) la seconda corrente giurisprudenziale, riteneva che la questione andava affrontata, dando una lettura c.d. costituzionalmente orientata, e, quindi consentire il rilascio della licenza di porto di fucile, anche in presenza di reati ostativi.
Successivamente, l’Italia, avendo una legislazione sulle armi davvero ingarbugliata, molto vecchia, incomprensibile, illogica e disarmonica, nel 2018 si è dovuta in parte adeguare agli standard europei.
Nel 2018, è stata fatta una piccola modifica alla legge, per tanto, in presenza di un reato ostativo, la riabilitazione, fa superare l’ostatività del reato, quindi in presenza di riabilitazione “ non opera più quello che molti chiamavano come meccanismo automatico di ostatività”.
Ad aprire la strada a questa nuova modifica legislativa, ci aveva pensato la c.d. sentenza Frattini del Consiglio di Stato.
Attenzione!!!: ottenuta la riabilitazione non significa che automaticamente una persona deve avere il porto d’armi, ma di converso non lo si può più negare automaticamente come spesso si faceva prima.
CONCLUSIONE
La riabilitazione non da un diritto soggettivo all’ottenimento del porto d’armi, ma la P.A. conserva sempre un margine di autonomia nel valutare se darlo o meno, e, deve adeguatamente motivare se decide di non darlo e spiegare il perché secondo il diritto amministrativo delle armi.
In presenza di reato ostativo, noi consigliamo di fare la riabilitazione.
Si ribadisce che la riabilitazione in se non da diritto al porto d’armi, così come ogni qualsiasi altro cittadino non ha diritto ad avere il porto d’armi, ma ha un interesse alla corretta valutazione della sua posizione da parte della P.A., secondo il diritto amministrativo delle armi.
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