La comunicazione ex art. 10-bis legge 241/90, il preavviso di diniego della licenza di porto di fucile uso caccia e uso sportivo, le osservazioni, i vizi del procedimento nella materia del diritto amministrativo delle armi.

QUESITO: oggi vi parliamo del preavviso di diniego, perché molte persone ce lo hanno chiesto e non hanno ancora bene chiaro questo istituito del diritto amministrativo.

L’Autorità di PS delegata ovvero la Questura nel momento in cui decide di fare un diniego al rilascio del libretto di porto di fucile uso caccia o uso sportivo, deve darne avviso all’interessato, attraverso una comunicazione.

L’art. 10-bis disciplina il preavviso di diniego nel procedimento di diritto amministrativo delle armi.

Ricevuta la comunicazione di preavviso di diniego ex art. 10-bis, l’interessato è messo in condizione di doversi e potersi difendere da un “diniego in itinere”.

Infatti, la comunicazione ex art. 10-bis contiene l’invito a presentare delle osservazioni entro dei termini non perentori.

Diciamo subito che il procedimento ex art. 10-bis è un procedimento di diritto amministrativo, che è una cosa assolutamente diversa dal diritto civile e dal diritto penale.

Il diritto amministrativo delle armi ha delle logiche totalmente diverse rispetto al diritto penale e civile.

Le osservazioni ( e non le memorie) sono finalizzate a far rilevare alcuni aspetti e il provvedimento finale, potrà essere impugnato innanzi al TAR Tribunale Amministrativo Regionale, soltanto per vizi del provvedimento amministrativo, quali: INCOMPETENZA, ECCESSO DI POTERE E VIOLAZIONE DI LEGGE (ivi comprese le figure sintomatiche).

La logica del diritto amministrativo delle armi è totalmente diversa, e, quindi anche le osservazioni ( o memorie se più vi piace) devono essere diverse da una memoria nel diritto civile o penale.

In questa materia ciò che può far decadere un provvedimento in sede giurisdizionale, è la presenza dei vizi di legittimità del provvedimento amministrativo.

Esempio: non ha senso scrivere in una osservazione “IO NON HO MAI AVUTO NEPPURE UNA MULTA PER DIVIETO DI SOSTA” oppure “ IO SONO UN CITTADINO ONESTO” ecc. ecc..

Nella materia del diritto amministrativo delle armi, si “ PARLA UNA LINGUA DIVERSA” rispetto al DIRITTO PENALE e al DIRITTO CIVILE, sono delle cose diametralmente opposte.

Quindi, in questa materia occorre avere una conoscenza specifica;

altrimenti si rischia di dire o scrivere cose che per quanto logiche possano sembrare, possono risultare del tutto sbagliate e controproducenti.

Non si tratta di scrivere una letterina…!!

Ma si tratta di partecipare ad un vero e proprio procedimento amministrativo delle armi, nel suo significato tecnico/giuridico.

Non ci si può improvvisare “esperti” in questa materia particolare e molto complicata.

PER UNA CONSULENZA LEGALE tel. 051/4198694 ( orari di ufficio)

Mobile 333/3885997 WhatsApp 333/3885997 ( orari di ufficio )

E-mail  studiolegale@avvocatoarmiecaccia.it

Avv. Sassano

Di Avv. Sassano

Avv. Sassano Costantino Valentino, laureato in Giurisprudenza presso L' Alma Mater Studiorum UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA. Consulente Tecnico Esperto e Master in BALISTICA FORENSE. Esperto e Consulente Tecnico di BALISTICA VENATORIA. Master in AMMINISTRAZIONE E GESTIONE della Fauna Selvatica

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *