DOMANDA: Buon giorno avvocato, vorrei porgerle una domanda, alcune persone mi hanno detto che per riottenere la licenza di porto d’armi dopo che è stata revocata o per togliere un divieto detenzione armi devono passare almeno 5 anni è vero? La ringrazio anticipatamente.
Gentilissimo signore buon giorno, allora inizio con il dire che è assolutamente non vera questa affermazione, cioè in Italia NON ESISTE un termine di 5 anni decorso il quale poter presentare una richiesta di revoca del divieto detenzione armi oppure una richiesta di porto d’armi uso caccia o sportivo.
Lei in ogni momento può presentare una richiesta di revoca del divieto detenzione armi e una richiesta per ottenere il porto d’armi che le è stato revocato.
SIGNIFICA: che in ITALIA NON ESISTE UN TERMINE DI CINQUE ANNI, quindi lei può tranquillamente presentare istanza anche il giorno dopo che ha ricevuto il divieto detenzione armi o la revoca della licenza di porto di fucile uso caccia, oppure tutti e due.
Delle volte noi dello studio abbiamo difficoltà a spiegare alle persone che non devono aspettare 5 anni per presentare le loro richieste per il porto d’armi e per la revoca del divieto detenzione armi.
La regola secondo cui bisogna aspettare 5 anni è una leggenda metropolitana!!!!! che spesso viene presa sul serio da persone che sono poco informate su questa materia
Per fortuna il Consiglio di Stato ha CHIARITO DEFINITIVAMENTE QUESTO ASPETTO definendo questo richiamo al termine di 5 anni una cosa del tutto arbitraria, che non è previsto da nessuna legge.
Il Consiglio di Stato, pronunciandosi su un caso di divieto detenzione armi, ha affermato che:
1) La Prefettura ha l’obbligo di rispondere alle istanze di riesame e revoca depositate nell’interesse dell’assistito;
2) Che la mancata risposta ad una istanza di riesame e revoca in autotutela è illegittima;
3)Nessuna legge prevede un termine di 5 anni per poter presentare istanze di riesame e revoca in autotutela, anzi tale termine talvolta richiamato è del tutto arbitrario;
4) È doveroso per la P.A. dare riscontro alle istanze del ricorrente, quando quest’ultime rappresentino vizi di legittimità del provvedimento, originari o sopravvenuti, o comunque la non conformità dello stesso a un quadro di interessi ( pubblici e privati);
Anzi il Consiglio di Stato è andato oltre, e ha ribadito che in base alle modifiche introdotte dalla L. 6/11/2012, n. 190, il legislatore sembra aver avvallato l’idea di un generale dovere di riscontro, anche a fronte di istanze manifestamente inammissibili o infondate.
Con riferimanto a questo argomento può leggere l’articolo pubblicato sul nostro sito, di un caso realmente accaduto, dove il Consiglio di Stato ha fatto definitivamente chiarezza /www.avvocatoarmiecaccia.it/2024/05/21/divieto-detenzione-armi-decisione-importatissima-del-consiglio-di-stato-che-spazza-via-ogni-dubbio-sul-il-silenzio-inadempimento/
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