Divieto detenzione armi, revoca porto d’armi, ritiro cautelativo di armi, giudizio di ottemperanza a seguito di sentenza favorevole.

Buon giorno avvocato, voglio chiedere se vinco la causa cosa succede? Può verificarsi che la Questura e la Prefettura si oppongono alla sentenza? E il porto d’armi viene restituito e emesso un nuovo libretto di porto di fucile uso caccia? E le armi che mi hanno ritirato come funziona?

IL CASO

Ci è stato chiesto cosa succede nel momento in cui si vince la causa anzi il ricorso avverso la revoca della licenza di porto d’armi da parte della Questura e contro il divieto armi della Prefettura ex art. 39 TULPS e relativo ritiro cautelativo di armi.

Nel caso di revoca della licenza di porto d’armi e della emissione del divieto detenzione armi, la questione “si semplifica” quando le due cose coincidono dal punto di vista temporale, in modo da evitare di fare più ricorsi.

Come spesso diciamo e consigliamo a tutti, dopo aver ricevuto il preavviso di apertura del procedimento per la revoca della licenza di porto d’armi e/o per l’emissione del divieto detenzione armi, la cosa da fare presto e subito, è incaricare un legale esperto della materia.

Occorre partecipare al procedimento e presentare le osservazioni o memorie, secondo i principi che regolano il diritto amministrativo delle armi e non secondo altra logica del diritto ad esempio civile o penale.

Le memorie o le osservazioni fai da te o fatte male, non conformi al diritto amministrativo delle armi, non fanno altro che “agevolare” la P.A. ad emettere provvedimenti di revoca e divieto con estrema facilità.

Il divieto detenzione armi e la revoca della licenza di porto di fucile, sono dei provvedimenti amministrativi e devono uniformarsi ai canoni del diritto amministrativo per non essere viziati.

Nel caso anche di ritiro cautelativo delle armi, questo segue le sorti nel ricorso sul divieto se proposto contestualmente allo stesso.

I provvedimenti di revoca della licenza e di emissioni di divieto detenzione armi, sono appunto dei provvedimenti amministrativi regolati dal diritto amministrativo, e, per tanto seguono un “un binario” diverso da eventuali procedimenti penali e/o denunce, querele ecc. ecc. .

La valutazione della revoca del porto d’armi o della emissione del divieto detenzione armi, appartiene ad una autonoma funzione della P.A.(Questure e Prefetture),  che è diversa dalla funzione giudiziaria, da qui ne ne deriva la necessità di partecipare al procedimento amministrativo.

Sarà compito dell’avvocato esperto di diritto amministrativo delle armi, decidere se presentare osservazioni oppure no, e, magari decidere di agire in autotutela per acquisire nuovi elementi e/o altri elementi.

E’ necessaria una assistenza qualificata, altrimenti non se ne viene fuori dal problema, perché la P.A. ha un ampio potere discrezionale ( che secondo noi andrebbe decisamente riformato).

Veniamo al caso della esecuzione della sentenza.

Per uscire subito dal problema: “la sentenza favorevole va subito notificata e una volta diventata definitiva, la Questura e la Prefettura devono eseguirla ovvero devono ottemperare nell’unico modo possibile cioè se la licenza di porto di fucile è ancora valida deve essere doverosamente restituita; le armi le munizioni a seguito dell’annullamento del provvedimento dove risultano ancora indebitamente trattenuti e sottratti alla libera e legittima disponibilità dell’interessato, lo stesso dicasi per il divieto detenzione armi, nel momento in cui viene annullato dalla sentenza” sentenza Cons. di Stato n. 10109/2023.

Pochi sono i casi in cui dopo un ricorso vinto, la pubblica amministrazione non esegue la decisione ovvero non ottempera, ma è difficile pensare che ci siano funzionari rancorosi, politicizzati ed ideologicamente contro la caccia e le armi che si ostinano a non dare esecuzione ad una decisione legittima secondo il principio della separazione dei poteri.

Nel momento in cui si dovesse verificare una mancata esecuzione della sentenza favorevole, allora si fa un brevissimo ricorso, denominato giudizio di ottemperanza, che si conclude con la condanna ad eseguire la sentenza entro un certo termine e la contestuale nomina di un commissario ad acta( sent. Cons. Stato n. 10109/2023 ).

I principi a cui la P.A. deve conformarsi sono l’imparzialità, il buon andamento, l’efficienza e l’economicità.

Ad ogni buon conto, eventuali pretestuose inottemperanze a sentenze definitive, potrebbero eventualmente configurare un danno erariale ed altro ancora, soprattutto nei casi di frequenti e ricorrenti condanne alle spese della P.A.

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Avv. Sassano

Di Avv. Sassano

Avv. Sassano Costantino Valentino, laureato in Giurisprudenza presso L' Alma Mater Studiorum UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA. Consulente Tecnico Esperto e Master in BALISTICA FORENSE. Esperto e Consulente Tecnico di BALISTICA VENATORIA. Master in AMMINISTRAZIONE E GESTIONE della Fauna Selvatica

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