La Corte di Cassazione sez. I° con l’ottima e ben fatta sentenza in commento ha chiarito due cose e cioè sparare nella proprietà privata chiusa e recintata con pistola non è reato e che l’art. 703 C.P. (esplosioni pericolose) trova applicazione solo nel caso di spari effettuati nel centro abitato ma non in campagna.
Autorevole e molto avveduta dottrina già da molti anni aveva avuto modo, in più occasione, di affermare e spiegare chiaramente che sparare in un fondo privato recintato, fuori dal centro abitato non è reato, perché nessuna norma di legge lo impedisce e ciò che non è vietato dalla legge è consentito.
La stessa dottrina aveva avuto modo di spiegare che pur non essendoci delle norme di specifico riferimento, per analogia, potevano essere applicate le norme sulla caccia per ciò che riguarda il concetto di fondo chiuso.
*** ***
La sentenza della Corte di Cassazione Penale, sez. I°, 20/04/2022 n. 19888, ha accolto l’indirizzo della dottrina e di altre precedenti sentenze penali ovvero ha preso atto delle vigenti leggi in materia e ha statuito e ribadito già quanto era stato scritto da una avveduta e illuminata giurisprudenza penale e amministrativa.
Il caso trae origine dalla disavventura di un onesto cittadino, con arma regolarmente denunciata e munito di porto d’armi per l’esercizio del tiro al volo il quale si era recato presso il fondo privato di famiglia, situato fuori dal centro abitato, e, aveva iniziato ad esercitarsi con la pistola, sparando ad una cassetta di legno.
Dietro la cassetta di legno, usata come bersaglio, aveva predisposto un cumulo di legna per fermare i proiettili e a sua volta dietro la legna vi era anche un terrapieno, quindi in modo da evitare che i proiettili potessero vagare e colpire terze persone.
I carabinieri intervenuti sul posto perché allertati da alcune persone, hanno provveduto a sequestrare l’arma e denunciare il malcapitato alla autorità giudiziaria.
Successivamente:
1) l’interessato veniva tratto a giudizio ed il Tribunale (sbagliando solo in parte) lo condannava per il reato ex art. 703 c.p. per avere, nelle adiacenze di un luogo abitato, sparato diversi colpi di arma da fuoco.
2) con la stessa sentenza però lo stesso Tribunale ha invece assolto il malcapitato dalla imputazione( porto abusivo di arma), per aver portato illegalmente in luogo pubblico la pistola, perché il fatto non sussiste ordinando però la confisca dell’arma.
***A seguito del ricorso, la Suprema Corte di Cassazione giustamente ha annullato la sentenza senza rinvio e ha assolto totalmente il malcapitato.
La giusta sentenza della Corte di Cassazione nell’accogliere il ricorso, ha ribadito che il reato di cui all’art. 703 c.p. richiede che la condotta sia compiuta in “ un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di essa” e nel caso specifico i colpi erano stati esplosi con una pistola “ in campagna” e non nei luoghi indicati dalla norma, quindi nessun reato è stato perpetrato.
Ne dagli atti è emerso che il fatto abbia posto in concreto pericolo il bene giuridico tutelato (la vita e l’incolumità fisica riferibile ad un numero indeterminato di soggetti) ( Cass. Pen. sez. I, 22/09/2006).
Conclusione: sparare con la pistola o altra arma legalmente detenuta in un fondo privato e chiuso non è reato;
ma si consiglia molta accortezza perché sulla materia regna davvero molta ignoranza, vi potete imbattere in qualche “eroe di turno ” o peggio in qualche magistrato politicizzato e ideologicamente orientato magari anche contrario alle armi nel qual caso non si potrà più parlare di leggi e di diritto ma si parlerà di altro…!!!
CONTATTA LO STUDIO LEGALE PER UNA CONSULENZA Tel. 051/4198694
E-mail studiolegale@avvocatoarmiecaccia.it
Buongiorno, io ho avuto la stessa avventura, dalla quale ne sono uscito con un archiviazione e seguente apertura campo di tiro privato nel luogo dove è avvenuto il fatto .. io stesso ho sempre sostenuto che l’art 57 tulps ha dei parametri ben precisi dove può essere applicato, diversamente la pratica dello sparo è consentita sempre mantenendo quella che si dice essere una condotta “del buon padre di famiglia”, ovvero oculata e rispettosa dell’incolumità altrui. Un saluto Andrea.
Benissimo Andrea, adesso che il tuo diritto è stato riaffermato e confermato, potrai allenarti e dare spazio alla tua sana passione e pratica sportiva.
Purtroppo sulla materia c’è davvero molta ignoranza e un ingiustificato e pretestuoso pregiudizio. In Italia talvolta lo stato pare avversare e ostacolare le persone perbene, oneste e i legali detentori di armi, e invece garantire altri che perbene e onesti non lo sono assolutamente.
Buon divertimento.