Porto d’armi rilascio può essere concesso anche in presenza di reati ostativi, la sentenza.

Salve avvocato mi chiamo *********** ho presentato la domanda per il rilascio del porto d’armi ad uso caccia ma la Questura me lo ha negato perché ha scritto che risulta un reato penale che impedisce il rilascio del porto d’armi, ringrazio.

Buon giorno, il suo quesito è molto importante e pertinente, spesso capita a molte persone che gli venga negato il porto d’armi, per reati che secondo alcuni funzionari pubblici sono di ostacolo assoluto al rilascio del porto d’armi uso caccia oppure uso sportivo( in altra sede parleremo di importanti orientamenti del Consiglio di Stato e della lettura costituzionalmente orientata della norma in questione ).

Veniamo al suo caso.

È vero che ci sono alcuni reati che sono diciamo di ostacolo al rilascio del porto d’armi, c.d. reati ostativi, ma tutto ciò è stato totalmente superato dalla modifica introdotta nel 2018 al R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Il Consiglio di Stato con presidente Franco Frattini,  grande uomo e grande giurista, segnatamente con la sentenza dello stesso Consiglio di Stato, Sez. III, del 2/04/2020 n. 2243, ha fatto chiarezza definitivamente,  sul superamento dell’automatismo ostativo al rilascio del porto d’armi, a seguito di riabilitazione per i c.d. reati ostativi.

Lei è stato condannato alla pena detentiva poi tramutata in pena pecuniaria per un reato c.d. ostativo e per questo motivo non le hanno rilasciato il porto d’armi.

Bene, occorre evidenziare e portare alla attenzione un orientamento della giurisprudenza amministrativa importantissimo e molto avveduto, che ha stabilito in modo chiaro e logico che la condanna a pena detentiva poi commutata in pena pecuniaria per un reato tra quelli ostativi, non implica l’automatica negazione del rilascio del porto d’armi, parliamo della sentenza del Supremo consesso di Giustizia Amministrativa del 08/09/2022.

Secondo questo importante, avveduto e consolidato orientamento giurisprudenziale, la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria annullerebbe l’automatismo preclusivo al rinnovo o al rilascio del porto d’armi previsto dall’art. 43, comma 1, TULPS, rendendo necessaria una adeguata valutazione da parte della Amministrazione in merito alle circostanze soggettive ed oggettive che connotano la fattispecie.

La sentenza amministrativa in esame, stabilisce che per consolidata giurisprudenza della sezione ( 3 maggio 2016, n. 1698) e condivisa dallo stesso collegio giudicante, l’automatismo preclusivo di alcuni reati c.d. ostativi, viene meno qualora sia stata disposta la condanna alla reclusione convertita in pena pecuniaria, in luogo della reclusione, appunto per i reati individuati dall’art. 43 comma 1.

Quindi l’Amministrazione deve valutare le relative circostanze ai fini del rilascio del porto d’armi non potendo automaticamente negare il rilascio del porto d’armi solo e soltanto per la presenza di reati ostativi.

In sostanza il ricorrente ha vinto la causa in tutti e due i gradi di giudizio e il principio giuridico è stato cristallizzato.

Conclusione: la semplice condanna penale non può e non deve comportare automaticamente il mancato rilascio o rinnovo del porto d’armi. Neppure la condanna per reato ostativo alla reclusione tramutata in pena pecuniaria, non può determinare il diniego automatico del rilascio del porto d’armi, ma occorre una autonoma e concreta valutazione.

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Avv. Sassano

Di Avv. Sassano

Avv. Sassano Costantino Valentino, laureato in Giurisprudenza presso L' Alma Mater Studiorum UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA. Consulente Tecnico Esperto e Master in BALISTICA FORENSE. Esperto e Consulente Tecnico di BALISTICA VENATORIA. Master in AMMINISTRAZIONE E GESTIONE della Fauna Selvatica

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