Il provvedimento di divieto di detenzione armi, deve essere ragionevole, adeguatamente motivato, soprattutto proporzionato e deve essere preceduto da una adeguata istruttoria, altrimenti va annullato; inoltre deve essere fatta una valutazione distinta e non vincolata dal procedimento penale in corso in modo autonomo e deve tenere conto della personalità dell’interessato e del suo stile di vita.
Oggi parliamo di un caso molto molto importante e cioè il caso di un divieto di detenzione armi che è stato annullato dal Tribunale Amministrativo Regionale, perché tale provvedimento di divieto non è stato adeguatamente motivato, l’istruttoria era carente e tale provvedimento di divieto è stato ritenuto sproporzionato rispetto al fatto e allo scopo del provvedimento.
La sentenza in oggetto ha affermato alcuni principi molto significativi:
- L’amministrazione ha il dovere l’obbligo di valutare tutti gli interessi presenti e l’obbligo di conoscere bene e valutare i fatti su cui gli interessi si fondano;
- Ha affermato che non è sufficiente la mera enunciazione astratta della asserita presenza dei presupposti di fatto legittimanti l’adozione di un provvedimento di divieto, dovendo l’amministrazione fornire adeguata prova ( Cons. Stato Sez. IV del 15/11/2014 n. 7429);
- Infine, la Prefettura non si deve assolutamente appiattire sull’esistenza di un procedimento penale a carico dell’interessato, ma in presenza di un procedimento penale, deve fare una propria ed autonoma valutazione delle circostanze e del caso concreto.
In questo caso specifico il ricorrente è stato ritenuto pericoloso o comunque non affidabile all’uso delle armi, mentre in realtà l’Autorità non ha effettuato una adeguata valutazione sia del singolo episodio, sia della personalità della persona interessata al punto da spiegare in modo adeguato, la sua presunta inaffidabilità anche alla luce del fatto che il ricorrente non ha mai avuto problemi.
Il Tribunale ha spiegato in sentenza, che secondo un consolidato orientamento, seppure la P.A. ha una ampia discrezionalità, il divieto di detenzione armi e anche la revoca del porto d’armi, devono contenere una valutazione ragionevole delle risultanza dell’istruttoria e dei concreti profili dai quali poter fondatamente desumere la inaffidabilità della persona.
La sentenza ha anche ulteriormente ribadito il principio di proporzionalità a cui devono essere adeguati i provvedimenti amministrativi, cioè i provvedimenti non devono andare oltre quanto è necessario ed opportuno per conseguire lo scopo, e, qualora si presenti una scelta tra più opzioni la P.A. deve ricorrere a quello meno restrittivo, non potendosi imporre obblighi e restrizioni alle libertà del cittadino in misura superiore a quella strettamente necessaria a raggiungere gli scopi ( Cons. Stato n. 6951/2018).
Il tribunale amministrativo adito, ribadisce che a fronte di un comportamento non grave, secondo il principio di proporzionalità, la Prefettura avrebbe potuto adottare provvedimenti meno drastici di quelli in concreto adottati.
Conclusione: il divieto di detenzione armi è stato annullato, la discrezionalità di cui gode la P.A. non significa strapotere o totale libertà di decisione, infine la discrezionalità deve essere distinta dal “ merito amministrativo” che è un’altra cosa, quest’ultimo si diciamo insindacabile.
Sentenza del 24/11/2022
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