SEQUESTRO DI ARMI, REVOCA PORTO D’ARMI, DIVIETO DETENZIONE ARMI

Il principio è questo:  la “ non affidabilità” all’uso e alla detenzione di armi e della revoca del porto d’armi di una persona, per poter essere compatibile con la Costituzione, non solo deve essere “dimostrato” dalla Amministrazione, ma deve essere rigorosamente provato sulla base di tutte le circostanze “concrete” e di fatto, anche successive e attuali e deve essere adeguatamente motivato dalle risultanze della istruttoria.

Oggi parliamo di un caso di sequestro di armi, Revoca di Porto d’Armi e Divieto di Detenzione Armi a seguito di una Querela.

Nei confronti del ricorrente, veniva disposto il Sequestro di armi, Revoca del Porto d’Armi e Divieto di Detenzione Armi, a seguito di una Querela.

L’interessato proponeva ricorso avverso il provvedimento di sequestro armi e munizioni, della revoca del porto d’armi, operato dagli agenti di polizia giudiziaria e confermato dalla Prefettura nonché avverso il divieto di detenzione armi emesso dalla stessa Autorità.

Tutto ciò a causa di una querela presentata da una persona per dispute e provocazioni di diversa natura.

La Autorità, dopo i dovuti accertamenti, aveva concluso che l’interessato non potesse più avere la necessaria affidabilità per continuare ad avere il porto d’armi e le armi, a seguito di un intervento delle forze dell’ordine, a cui è seguita la querela da parte di un privato.

L’interessato ha sempre manifestato in ogni sede, di voler risolvere in modo ragionevole la perenne conflittualità, che tra l’altro turbava la sua serenità e quella della sua vita privata.

L’interessato ha proposto ricorso al tribunale competente, evidenziando in primis come per molti anni, la licenza di porto d’armi gli era stata sempre rinnovata senza alcun problema;

lo stesso lamentava una mancata valutazione in “concreto “ da parte della Autorità, della sua presunta pericolosità, inaffidabilità nonché della sproporzione del provvedimento subito e della conseguente carenza di motivazione, con espresso riferimento anche ai criteri soggettivi e oggettivi.

Il ricorrente lamentava, la sottovalutazione della perenne osservanza delle norme prescritte, per la tutela dell’ordine pubblico, delle generali norma della comune e buona convivenza tra i consociati, a cui si era sempre uniformato nel corso della sua vita, nonché lamentava;

 i vizi di violazione e falsa applicazione della legge in materia di armi e del relativo regolamento di attuazione, illogicità e manifesta insufficienza della motivazione del provvedimento, errata rappresentazione dei presupposti, irragionevolezza e sproporzione del provvedimento censurato.

In effetti è stato evidenziato, che l’Autorità può valorizzare, nella loro obiettività, sia i fatti-reato diversi da quelli strettamene ostativi, per giungere ad una valutazione obiettiva e ad una prognosi favorevole o meno sulla affidabilità nell’uso delle armi.

È stato più volte ricordato e ribadito dalla giurisprudenza della consulta, che deve considerarsi illegittimo non solo il provvedimento che non indichi le “circostanze di fatto” ritenute ostative, cioè l’Autorità non  si deve limitare ad affermare un giudizio negativo, senza procedere alle dovute valutazioni con riferimento anche ai fatti sopraggiunti.

Nelcaso che stiamo trattando, la Autorità non aveva fatto un esame puntuale della attuale e concreta inaffidabilità dell’interessato al possesso e all’uso delle armi e della relativa concessione di licenza di poto d’armi.

In sentenza si evidenzia come l’istruttoria fatta dalla Autorità di PS, si è dimostrata particolarmente carente sotto il profilo della motivazione e sotto il profilo degli avvenimenti attualizzati, ma si è limitata a valutazioni non sorrette da approfondita disamina dei fatti esposti a “discolpa”.

Nella sentenza si ribadisce che il ricorrente, era titolate di licenza di porto d’armi da diversi anni, senza mai alcun problema, e non erano state considerate le “deduzioni/osservazioni” portate dall’interessato in sede di procedimento, con conseguente vizio del provvedimento amministrativo.

A tutto questo si aggiunge che si è trattato di episodio isolato, tutto da verificare in ogni sede competente con le dovute cautele del caso.

E si aggiunge il fatto che non si può mortificare una persona perbene, già titolare da diversi anni di porto d’armi, sulla base di ipotesi totalmente avulse dalla sua personalità e tutte da dimostrare.

Conclusione: il tribunale adito territorialmente competente, ha annullato la revoca del porto d’armi, il sequestro delle armi e il conseguente divieto di detenzione armi.

Sentenza del 28.12.2021

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Avv. Sassano

Di Avv. Sassano

Avv. Sassano Costantino Valentino, laureato in Giurisprudenza presso L' Alma Mater Studiorum UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA. Consulente Tecnico Esperto e Master in BALISTICA FORENSE. Esperto e Consulente Tecnico di BALISTICA VENATORIA. Master in AMMINISTRAZIONE E GESTIONE della Fauna Selvatica

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