Gli incidenti di caccia hanno sempre delle conseguenze penali e amministrative, quali, sequestro di armi, ritiro cautelativo di armi, divieto di detenzione armi, e revoca porto d’armi.
PREMESSA: prima di parlare di un caso di incidente di caccia e delle sue conseguenze sul porto d’armi, dobbiamo tener presente che nell’utilizzo delle armi, a caccia, a caccia in battuta con più persone, nel tiro sportivo, ecc. ecc., c’è bisogno di “moltissima prudenza “, “ direi quasi maniacale” o meglio la prudenza non è mai troppa da parte di un buon cacciatore, tiratore sportivo e di chi maneggia armi. Tutto questo per evitare incidenti spiacevoli che possono trasformare una bella battuta di caccia in una tragedia, e, trasformare la passione più bella del mondo( la caccia e il tiro sportivo) in una tragedia. QUINDI MASSIMA PRUDENZA E MASSIMA OSSERVANZA DELLE 5 FONDAMENTALI REGOLE DI SICUREZZA SULLE ARMI.
IL CASO. In questo articolo ci occuperemo di un incidente di caccia grave che si è verificato in una battuta di caccia e delle sue conseguenze. A seguito di tale incidente si sono innescati due procedimenti uno penale e uno amministrativo.
Alla persona che ha provocato l’incidente di caccia, gli sono state subito ritirare in via cautelativa le armi, nonché è stato subito emesso da parte della Prefettura territorialmente competente il divieto di detenzione armi, munizioni e materiali esplodenti.
A seguito dell’incidente di caccia, l’interessato veniva condannato nel processo penale, e poi successivamente proponeva appello.
Senza addentrarci sul processo penale e sulle conseguenze delle condanne penali sul porto d’armi(che sarà oggetto di in un nuovo articolo specifico sul nostro sito);
occorre preliminarmente evidenziare come il processo penale e il processo amministrativo hanno in comune diciamo il “nesso di causalità”, ma in questa sede ci occuperemo solo del ricorso amministrativo, con riferimento alle conseguenze che può avere sul porto d’armi e sui provvedimenti di divieto di detenzione armi, un incidente di caccia.
Diciamo subito che procedimento amministrativo e processo penale in un certo senso corrono su “due binari paralleli” e se vogliamo “quasi autonomi”.
Nel caso concreto verificatosi e che stiamo trattando, l’interessato ha presentato alla Prefettura territorialmente competente, una istanza ben fatta e molto ben articolata, per chiedere la revoca del divieto di detenzione armi.
La Prefettura rigettava la richiesta di revoca del divieto di detenzione armi.
L’interessato, nelle memorie presentate nel procedimento, descriveva il fatto, la sua correttezza ed operosità a seguito del tragico evento “nei limiti delle sue possibilità”, nonché rappresentava di essersi adoperato subito nei confronti dell’assicurazione sulla caccia, per adempimenti dovuti, ma anche per consentire una celere istruttoria e consentire un altrettanto celere accertamento del fatto, per il conseguente ristoro del danno patito dal danneggiato, a seguito dell’incidente.
La Prefettura nel suo provvedimento di divieto di detenzione armi, faceva proprie le considerazioni fatte nell’informativa dal comando carabinieri sul caso specifico.
Il cacciatore nel ricorso, lamentava eccesso di potere, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e soprattutto spiegava che non vi erano ragioni ostative alla revoca del divieto di detenzione armi e che la Prefettura non aveva ben usato il suo potere discrezionale, svincolato da altri parametri.
Infatti la Prefettura si limitava solo a menzionare e richiamare la condanna penale di primo grado, nel provvedimento di divieto di detenzione armi, senza fare proprie e autonome valutazioni.
Nel provvedimento oggetto di ricorso neppure vi era traccia della condotta e delle modalità esecutive del fatto, sulla sua condotta susseguente il fatto e dell’assenza di precedenti specifici del ricorrente.
In definitiva la Prefettura non aveva adeguatamente valutato in concreto tutti gli elementi disponibili e rappresentati.
La necessità di una valutazione complessiva e attualizzata di tutte le risultanze istruttorie in modo costituzionalmente orientato si desume dalle disposizioni normative in materia di armi e di porto d’armi.
La sentenza ha evidenziato che ogni valutazione debba essere fatta in concreto, con riferimento a tutti gli elementi portati dall’interessato che presentino interesse e rilevanza attuali, affermando il principio che il potere discrezionale va esercitato con effettiva e piena congruità al caso concreto.
Conclusioni. Il tribunale amministrativo ha accolto il ricorso del cacciatore ricorrente e ha annullato il provvedimento della Prefettura di divieto di detenzione armi e di ritiro cautelativo di armi;
Sentenza del 12/11/2021
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